Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente i compiti di addetto antincendio e primo soccorso (gestione delle emergenze) deve comunque effettuare una valutazione sul numero degli addetti dai quali farsi coadiuvare.
Lo precisa la circolare dell’Ispettorato del Lavoro dell’11 gennaio 2018 che illustra le corrette modalità e fornisce le indicazioni operative per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.
La comunicazione dell’INL precisa che il datore di lavoro che, previa adeguata formazione, ricopra direttamente le attività sopra descritte, si dovrà avvalere dei lavoratori designati alla gestione delle misure di emergenza che vanno comunque incaricati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Tale assunzione diretta infatti non comporta necessariamente che il datore di lavoro operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti.
Responsabile delle emergenze
La facoltà concessa al datore di lavoro di assumere direttamente i compiti legati alla gestione delle emergenze è stata introdotta dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 che riprende quanto previsto dall’articolo 10 del precedente decreto legislativo n. 626 del 1994.
Successivamente il d.lgs. n. 106/2009 ha introdotto il comma 1-bis, che limitava questa possibilità ai soli datori di lavoro delle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori. In seguito il comma 1 dell’articolo 20 alla lettera g) del decreto 151 del 2015, ha abrogato il comma 1-bis, riportando di fatto la situazione a quanto disciplinato dal Testo Unico in forma originale e riconoscendo quindi anche ai datori di Lavoro delle imprese con più di cinque lavoratori la possibilità di assumere tali incarichi di gestione delle emergenze, a condizione che abbiano sostenuto i corsi di formazione previsti.
La limitazione resta comunque valida per le imprese considerate particolarmente a rischio, che hanno l’obbligo di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno e per le quali non è applicabile la possibilità di ricoprire i compiti sopra descritti direttamente da parte del datore di lavoro.
Tali imprese sono quelle elencate al comma 6 dell’articolo 31: le aziende a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, le aziende di esplosivi, le aziende che trattano o detengono sostanze radioattive, le aziende industriali con oltre 200 lavoratori e quelle estrattive con oltre 50 lavoratori, e le strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori.
In particolare la circolare INL ricorda l’obbligo del datore di lavoro di designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e al primo soccorso, in considerazione della natura e della tipologia dell’azienda, affinché le squadre di gestione delle emergenze siano costituite da un numero adeguato e sufficiente di addetti.
Alla luce di tale presupposto normativo la circolare sottolinea che la facoltà concessa al datore di lavoro di assumere direttamente i compiti sopra descritti “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008”.