Min.Lavoro: figura del preposto – chiarimenti

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, con il quale ha fornito, alla Camera di Commercio di Modena, una risposta ad un quesito riguardante la figura del preposto. In particolare: 

  • se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

 

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
  • il successivo articolo 19, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
  • il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  • l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
  • l’articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis).

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

IDONEITA’ TECNICA CON ESAME FINALE PRESSO VIGILI DEL FUOCO

Sono aperte le iscrizioni per il corso antincendio rischio medio e rischio alto, finalizzato all’ ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ’ TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA.

 A chi è rivolto il corso?

  • Il corso è rivolto ai lavoratori designati dal datore di lavoro come addetti al servizio antincendio che operano all’interno dei luoghi di lavoro elencati nell’Allegato IV del D.M. 02/09/2021, a seguito della partecipazione ai corsi di formazione per addetti antincendio, che debbano superare una prova tecnica (esame) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. A superamento della prova tecnica, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco VVF rilascia l’attestato di idoneità tecnica addetti antincendio.
  • Il corso è rivolto anche a chi vuole effettuare la formazione antincendio per arricchire il proprio curriculum ed avere maggiori chance lavorative; spesso è prerequisito per molti lavori.

Come si svolge il corso?

Lo svolgimento delle lezioni sarà organizzato secondo le seguenti modalità:

2 lezioni teoriche

1 lezione pratica

Esame presso i VVF a data indicata dall’ente

 Come si svolge l’esame antincendio presso i VVF?

L’esame antincendio presso i Vigili del Fuoco (VVF) si articola in tre parti: un test scritto, una prova orale e una prova pratica.

Una prova scritta durante la quale è prevista la compilazione da parte del candidato di un questionario propedeutico. Il questionario, costituito da 30 domande  (20 della tipologia VERO/FALSO e 10 della tipologia Risposte Multiple) si si ritiene superato se il candidato risponde correttamente al 50% + 1 dei quesiti. I quesiti sono estratti in maniera automatica dai seguenti database contenenti tutte le domande d’esame previste dal Ministero dell’Interno.

Una prova orale che verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento agli argomenti sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato di avere delle lacune formative;

Una prova pratica che consisterà in:

Uso estintori (obbligatoria per tutti)

Uso dei naspi e idranti (obbligatoria per le aziende a rischio di incendio elevato).

Conoscenza autoprotettori e maschere (a discrezione della Commissione esaminatrice).

Al termine delle prove di accertamento tecnico, la Commissione esprimerà un giudizio complessivo su ciascun candidato (idoneo o non idoneo), che terrà conto della capacità e della tecnica di intervento dimostrata dal candidato durante le tre fasi dell’ accertamento.

Adesioni aperte per il corso di Coordinatore della sicurezza

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri, temporanei o mobili, è la figura incaricata dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie parti impegnate nei lavori, al fine di ridurre i rischi sul lavoro.

Il coordinatore della sicurezza è impegnato sia nella fase progettuale che nella fase di esecuzione dei lavori.

Nei cantieri temporanei o mobili, il coordinatore per la sicurezza è una persona nominata dal committente o dal capo progetto o dal direttore dei lavori per garantire il coordinamento tra le diverse imprese coinvolte nel progetto. Lo scopo delle sue funzioni è quello di eliminare o quantomeno ridurre i rischi connessi alle attività svolte al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.

Nello specifico, svolge le seguenti funzioni:

– Durante la fase di progettazione, elabora un piano di coordinamento della sicurezza per prevenire eventuali rischi che possono nuocere alla salute dei lavoratori, in questa fase viene anche chiamato CSP (Coordinatore sicurezza e progettazione)

– Durante la fase esecutiva, , sovrintende lo stato di avanzamento del progetto e vigila affinché i lavoratori adottino le regole previste dal piano di coordinamento, in questa fase viene anche definito CSE (coordinatore sicurezza in fase di esecuzione).

Il ruolo di coordinatore esecutivo può essere assunto dai soggetti che soddisfano tutti i requisiti. I requisiti di professionalità per lo svolgimento delle funzioni di CSP e CSE secondo l’articolo 98,  del D.Lgs 81/08 sono attribuiti a:

-Titoli di studio (laurea magistrale, laurea e diploma);

– Requisiti di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni, come evidenziato dal datore di lavoro o dal cliente;

– Corsi di formazione e aggiornamento sulla promozione della sicurezza sul lavoro.

I coordinatori per la sicurezza devono essere formati tramite dei corsi e tenersi aggiornati. Per formarsi, è richiesta la partecipazione ad un corso di formazione di 120 ore cosi suddiviso:

  • parte teorica di 96 ore che include:

– un modulo giuridico di 28 ore;

– un modulo tecnico di 52 ore;

– un modulo metodologico/organizzativo di 16 ore.

  • una parte pratica di 24 ore complessive.

L’aggiornamento è  previsto ogni 5 anni ed ha una durata di 40 ore. L’aggiornamento può tenersi in modalità e-learning.

In caso di mancato aggiornamento, il coordinatore della sicurezza può essere sanzionato.

Inoltre la sua abilitazione sarà sospesa, la carica non decade,ma resterà sospesa fino al momento in cui non verranno maturate le 40 ore di formazione previste dall’aggiornamento.

Da oggi sono aperte le adesioni per il corso di Coordinatore della sicurezza. Se desideri sviluppare nuove conoscenza nell’ambito della sicurezza, allora contattaci per saperne di più!

Tel: 0823.1548076

Whatsapp: 3208515420

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800 090 573

 

Corso antincendio, cosa cambia con il nuovo D.M.?

A partire dal 4 ottobre 2022, è entrato in vigore il nuovo D.M. del 2 settembre 2021, in materia di formazione alla gestione delle emergenze e prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, che va a modificare il precedente DM 10 marzo 1998.

 

Quali sono le principali novità della formazione?

– L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni.

– Modifiche della denominazione dei corsi antincendio: rischio alto cambia in livello 3, rischio medio cambia in livello 2, rischio basso cambia in livello 1.

– Metodo di insegnamento: La parte teorica del corso può essere svolta in presenza o tramite videoconferenza (apprendimento sincrono a distanza), mentre la parte pratica può essere svolta solo in presenza e le esercitazioni pratiche sono obbligatorie anche per il livello 1.

 

A partire dal 4 ottobre 2022, tutti i corsi di aggiornamento antincendio facendo riferimento al vecchio DM, devono essere portati al termine entro il 4 ottobre 2023.

I contenuti obbligatori dei corsi a tutti i livelli sono:

Livello 3:

  • Conoscenza dei diversi tipi di estintori
  • Conoscenza delle reti e dei componenti degli idranti
  • Prova pratica dell’uso degli estintori
  • Prova pratica dei componenti della rete degli idranti
  • Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale.

Durata prima Formazione: 12 parte teorica + 4 ore parte pratica.

Aggiornamento: 5 ore parte teorica + 3 ore parte pratica.

Livello 2:

  • Conoscenza dei diversi tipi di estintori
  • Conoscenza delle reti e dei componenti degli idranti
  • Prova pratica dell’uso degli estintori
  • Prova pratica dei componenti della rete degli idranti.

Durata prima Formazione: 5 ore parte teorica + 3 ore parte pratica.

Aggiornamento: 2 ore parte teorica + 3 ore parte pratica.

Livello 1:

  • Conoscere i diversi tipi di estintori
  • Una prova pratica di utilizzo degli estintori.

Durata prima Formazione: 2 ore parte teorica + 2 ore parte pratica.

Aggiornamento: 2 ore parte pratica.

Non sai quale livello sia per te più consono? Contattaci per una consulenza. I nostri esperti saranno pronti a fornirti tutte le informazioni e indicarti anche altri corsi che possano servirti per RESTARE IN SICUREZZA!

 

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Circolare INL sul datore di lavoro primo soccorso e prevenzione incendi

Il datore di lavoro che decide di assumere direttamente i compiti di addetto antincendio e primo soccorso (gestione delle emergenze) deve comunque effettuare una valutazione sul numero degli addetti dai quali farsi coadiuvare.

Lo precisa la circolare dell’Ispettorato del Lavoro dell’11 gennaio 2018 che illustra le corrette modalità e fornisce le indicazioni operative per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.

La comunicazione dell’INL precisa che il datore di lavoro che, previa adeguata formazione, ricopra direttamente le attività sopra descritte, si dovrà avvalere dei lavoratori designati alla gestione delle misure di emergenza che vanno comunque incaricati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Tale assunzione diretta infatti non comporta necessariamente che il datore di lavoro operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti.

Responsabile delle emergenze

La facoltà concessa al datore di lavoro di assumere direttamente i compiti legati alla gestione delle emergenze è stata introdotta dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 che riprende quanto previsto dall’articolo 10 del precedente decreto legislativo n. 626 del 1994.

Successivamente il d.lgs. n. 106/2009 ha introdotto il comma 1-bis, che limitava questa possibilità ai soli datori di lavoro delle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori. In seguito il comma 1 dell’articolo 20 alla lettera g) del decreto 151 del 2015, ha abrogato il comma 1-bis, riportando di fatto la situazione a quanto disciplinato dal Testo Unico in forma originale e riconoscendo quindi anche ai datori di Lavoro delle imprese con più di cinque lavoratori la possibilità di assumere tali incarichi di gestione delle emergenze, a condizione che abbiano sostenuto i corsi di formazione previsti.

La limitazione resta comunque valida per le imprese considerate particolarmente a rischio, che hanno l’obbligo di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno e per le quali non è applicabile la possibilità di ricoprire i compiti sopra descritti direttamente da parte del datore di lavoro.

Tali imprese sono quelle elencate al comma 6 dell’articolo 31: le aziende a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, le aziende di esplosivi, le aziende che trattano o detengono sostanze radioattive, le aziende industriali con oltre 200 lavoratori e quelle estrattive con oltre 50 lavoratori, e le strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori.

In particolare la circolare INL ricorda l’obbligo del datore di lavoro di designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e al primo soccorso, in considerazione della natura e della tipologia dell’azienda, affinché le squadre di gestione delle emergenze siano costituite da un numero adeguato e sufficiente di addetti.

Alla luce di tale presupposto normativo la circolare sottolinea che la facoltà concessa al datore di lavoro di assumere direttamente i compiti sopra descritti “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008”.

Decreto formatori sicurezza sul lavoro

Data pubblicazione: 06 marzo 2013

Data entrata in vigore: 18 marzo 2014

In attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e i criteri individuati dal Decreto Interministeriale rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione, di possedere il prerequisito ed almeno uno dei 6 criteri individuati dal D. I.

Scarica il decreto